giovedì 12 marzo 2020

Prima esegesi del DPCM 11 marzo 2020 per gli studi professionali.

Premessa

1. Il datore di lavoro è responsabile per la mancata adozione delle misure di sicurezza generiche (art. 2087 c.c.) e specifiche (D. Lgs. 81/2008) idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore (e quindi anche contro il contagio da coronavirus, trattandosi di emergenza nazionale).

2. La responsabilità civile del datore di lavoro è esclusa solo nel caso di: dolo del lavoratore; rischio elettivo, cioè un'attività del lavoratore che non ha rapporti con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbita in modo irrazionale dai limiti di essa.

3. Fermo l'obbligo di rispetto delle norme di sicurezza specifiche (D. Lgs. 81/2008), l'emergenza "coronavirus", che, per sua natura, nasce "al di fuori" del posto di lavoro ma può essere portata "al suo interno", impone particolare attenzione sotto il profilo dell'adozione delle misure di sicurezza generiche, così come definite dall'art. 2087 c.c.

4. Cosa dice l'art. 2087 c.c.? Ecco qua: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Quali sono, esattamente, queste misure? Eh, dipende dal caso concreto.

5. Per i titolari degli studi professionali diventa fondamentale porre attenzione alle misure approvate con il DPCM 12 marzo 2020. Anche se sono "raccomandazioni", costituiscono un parametro di riferimento per riempire di significato le "misure" che "secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica" il codice civile definisce solo genericamente.

E quindi, vediamole.

Le attività degli studi professionali sono sospese?

No, ma è raccomandato (v. supra punto 5) che:

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; (N.d.R.: per cui favorire al massimo telelavoro e smart working);

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; (N.d.R.: qui c'è un aspetto problematico, perché si raccomanda che ferie e congedi retribuiti siano incentivati; non possono essere semplicemente imposti senza accordo del dipendente, a meno che il CCNL applicato al rapporto di lavoro non lo consenta. Ad esempio, il CCNL Studi professionali - Confprofessioni consente ampio margine di manovra al datore di lavoro);

c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;  

d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale (N.d.R.: chiedere al responsabile per la sicurezza e al medico competente); 

e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali (N.d.R.: occorre però che gli ammortizzatori sociali siano disponibili! Norma chiaramente scritta senza avere in mente gli studi professionali); 

10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile. (N.d.R.: già detto...) 

Fino a quando restano in vigore le nuove misure?

Da oggi 12 marzo 2020 fino a 25 marzo 2020

I DPCM 8 e 9 marzo 2020 restano in vigore?

Sì, per le parti compatibili con il nuovo DPCM.

Le nuove misure si applicano a Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano?

Sì, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. (N.d.R.: cosa significa esattamente? Boh...) 

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