sabato 28 marzo 2020

Odio riconoscerlo, ma Renzi ha ragione: serve un piano per ripartire

Oggi, per la prima volta, credo, mi sono trovato d'accordo con Matteo Renzi. A suo modo è un piccolo evento, e voglio riconoscerlo.

Mi sono trovato d'accordo quando ha detto, in un'intervista all'"Avvenire", che è necessario definire subito, adesso un piano per "riaprire" l'Italia, per farla uscire dalla quarantena. E ciò a fronte della consapevolezza che con il coronavirus dovremo imparare a combattere ancora per settimane, forse mesi, forse anni. Fino a quando non si troverà una cura, o un vaccino. Nel frattempo, però, non si può rimanere (quasi) tutti chiusi in casa ad aspettare che il problema si risolva da solo. Perchè ci sono molti, troppi (anziani, disoccupati, tutte le fasce deboli) che, durante la quarantena sine die, rischiano di salvarsi dal virus ma di morire letteralmente di fame. E' quindi urgente definire una strategia per ripartire. 

Beh, devo dire che con questo ragionamento sono d'accordo.

Dal punto di vista tattico, certo, si è trattato di un modo facile, per Renzi, per ottenere un po' di visibilità dopo un po' che non "toccava palla", e per posizionarsi nel dibattito sull'insostenibilità dell'attuale blocco produttivo. Dibattito che per ora è sottotraccia, ma che, è facile prevedere, esploderà, inevitabilmente, tra breve. Perché è evidente che questa situazione non può reggere. Renzi si è posizionato, e tra qualche giorno avrà gioco facile nel dire: "ve l'avevo detto, io".

E vero, la sua uscita è stata subito accolta da un coro unanime di reazioni negative. In prima fila si sono schierati, zelanti, gli scienziati, e, in seconda fila, i politici, di ogni colore. La politica è debole, ha paura di urtare le sensibilità: sia di quelli che sono in casa e vorrebbero andare a lavorare per sbarcare il lunario; sia di quelli che al lavoro non ci vogliono andare perché hanno paura (giustamente, vista l'evoluzione dell'epidemia) . Così, all'attacco contro l'idea anche solo di parlare di "riapertura", sono stati scatenati gli "esperti", quelli che dall'inizio di questa crisi si sono, ormai, contraddetti tra di loro non si sa quante volte.

Siamo ancora nella fase in cui non si può "disturbare il manovratore". Anche se non ha la più pallida idea di dove andare. Ed invece è essenziale parlare proprio di questo, visto che, in molti, durante la quarantena, abbiamo un sacco di tempo libero: a questo punto, qual è il piano per uscirne?

Non bisogna avere il timore che, cominciando a parlare del "dopo quarantena", la gente cominci a non rispettarla. Si tratterebbe di un atteggiamento paternalistico e miope. La gente ha necessità di sapere che i sacrifici di oggi sono solo la prima fase di un progetto più ampio, che riguarda anche il dopo, e che ci porterà fuori dall'emergenza. Se sarà rassicurata su questo aspetto, sarà motivata a rinunciare alle proprie libertà, e non per decreto, ma per la convinzione che chi è al comando ha le idee chiare sulla strada giusta da prendere.

mercoledì 25 marzo 2020

Sospensione attività produttive (DPCM 22 marzo): indicazioni operative

In questo post avevamo sintetizzato i contenuti del DPCM del 22 marzo, che ha disposto la sospensione di gran parte delle attività industriali su tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento entra a pieno regime trascorsa la mezzanotte di oggi, e, come era inevitabile, sta ponendo non pochi problemi applicativi agli operatori.

Per sciogliere i dubbi, è utile la consultazione di due documenti.

1. Il primo è la circolare del 23 marzo del Ministero dell'Interno ("Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale"), consultabile a questo indirizzo.

La parte più rilevante della circolare è dedicata allo specifico ruolo attribuito ai Prefetti nell'applicazione del DPCM. Infatti, per quanto riguarda le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere nei settori non sospesi, nonché dei servizi di pubblica utilità ed essenziali (art. 1 co. 1 lett. d DPCM 22 marzo 2020), e le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo della cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti (art. 1 co. 1 lett. g DPCM 22 marzo 2020), spetta al Prefetto una valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni per la prosecuzione. 
Difatti, in base al meccanismo stabilito dal DPCM, gli operatori economici che ritengono di poter usufruire della deroga alla sospensione dell'attività devono comunicarlo al Prefetto, il quale, però, può disporre la sospensione laddove non ravvisi l’effettiva ricorrenza delle condizioni stabilite dalla normativa.
Ai singoli Prefetti viene dunque attribuita una funzione particolarmente delicata, volta a garantire un corretto bilanciamento tra due beni giuridici di pari importanza: la salvaguardia della salute pubblica, e la continuità dei processi produttivi ritenuti di primaria importanza per l'intero sistema economico e sociale nazionale.
Si pone dunque una problematica di non poco momento, relativa alla effettiva disponibilità, in capo ai Prefetti, delle informazioni necessarie per compiere le valutazioni che sono state loro affidate dal DPCM.
Ebbene, la circolare interviene proprio su questo aspetto, raccomandando al Prefetto di avvalersi del contributo specialistico di "qualificati soggetti istituzionali", chiamati a fornire, in virtù del principio di leale collaborazione, idonei elementi atti a "consolidare l’impianto dell’eventuale provvedimento sospensivo". Il Ministero indica ai Prefetti di avviare, a tal fine, le necessarie interlocuzioni con gli uffici delle Regioni, degli altri enti territoriali, delle Camere di commercio e degli altri organismi eventualmente presenti sul territorio.
Altra particolarità degna di nota della circolare in esame è che viene data indicazione ai Prefetti di informare delle comunicazioni di prosecuzione della attività ricevute dagli operatori economici non solo i soggetti espressamente indicati dal DPCM (ovvero: Presidente della Regione o della Provincia Autonoma, Ministro dell’interno, Ministro della sviluppo economico, Ministro del lavoro e delle politiche sociali e forze di polizia),  ma anche le Province e i Comuni. Questo nell’ottica della importanza della "circolarità delle informazioni", e proprio perché si tratta di soggetti in grado di fornire ai Prefetti informazioni utili per compiere le valutazioni loro riservate.


2. Anche alla luce della circolare del Ministero, resta il fatto che il DPCM del 22 marzo crea numerosi problemi pratici agli operatori. 
Per risolverli, è sicuramente molto utile la consultazione delle Faq redatte da Confindustria, che possono essere consultate a questo link è che sono in costante aggiornamento. 
Al momento in cui scrivo questo post, le Faq affrontano già molti problemi di dettaglio, tra quali: l'applicazione, nel caso concreto, della classificazione ATECO; che cosa si intende per "attività funzionali" a quelle non sospese; le problematiche proprie delle imprese che operano con la filiera estera; il periodo transitorio e le attività consentite dopo il 25 marzo; le attività produttive e commerciali consentite; come effettuare gli adempimenti nei confronti delle Prefetture.

domenica 22 marzo 2020

DPCM 22 marzo 2020: sospese le attività produttive industriali e commerciali

Dopo la diretta Facebook di ieri sera, il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo decreto (appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale) che ordina, a causa dell'emergenza sanitaria da "coronavirus", la sospensione di gran parte delle attività produttive.

Queste, in estrema sintesi, le novità contenute dal decreto, che si applicano a tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile 2020:

1) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate in un apposito allegato;

2) le attività professionali non sono sospese

3) non sono sospese le attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali, quelle del settore farmaceutico e sanitario; nonché le produzioni agricole e alimentari; nonché "ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza";

4) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio per l'impianto stesso o un pericolo di incidenti, previa comunicazione al Prefetto, che può sospenderle quando non ravvisi la sussistenza delle condizioni;

5) sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonchè le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto;

6) le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

7) le attività sospese devono chiudere i battenti entro il 25 marzo;

8) le persone fisiche non possono spostarsi dal comune dove "attualmente si trovano" con mezzi di trasporti pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute;

9) le attività non sospese devono rispettare i contenuti del protocollo Governo - parti sociali del 14 marzo, di cui abbiamo già parlato in un precedente post. Questo protocollo riceve così ulteriore copertura normativa.

giovedì 19 marzo 2020

Per gli operatori sanitari, il contagio da Coronavirus in ambito professionale è infortunio sul lavoro

Con nota del 17 marzo 2020 n. 3675, l'INAIL ha chiarito che i contagi da Covid-19 di medici, di infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie in genere, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Istituto, avvenuti nell’ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro. 

Pare un'ovvietà, ma evidentemente si è ritenuto opportuno fugare ogni dubbio...!

martedì 17 marzo 2020

Il protocollo Governo-parti sociali per il contrasto dell'emergenza Coronavirus: contenuti e indicazioni operative.

Come dicevo nel precedente post, il 14 marzo Governo e organizzazioni datoriali e sindacali hanno sottoscritto un Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Il protocollo si applica a tutti i datori e luoghi di lavoro privati la cui attività non sia stata sospesa dal DPCM 11 marzo 2020.

Approfondisco qui l'argomento, con un'analisi dei contenuti ed alcuni suggerimenti operativi per l'applicazione.

1) Divieto di accesso al luogo di lavoro dei soggetti "a rischio".

Un presupposto operativo del protocollo è che non può accedere al luogo di lavoro:
- chi abbia temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali.
- chi negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19.

Il protocollo non è scritto benissimo, ma mi sento di poter affermare che questi divieti si applicano a tutti coloro che intendano entrare in Azienda (personale, fornitori, visitatori, ma io aggiungerei anche titolari).

Per quanto riguarda il primo aspetto, il personale può essere sottoposto a controllo della temperatura corporea prima dell'accesso al luogo di lavoro. Ma tale rilevazione (identificazione del soggetto, registrazione e trattamento dei dati, informativa etc.) deve avvenire nel rispetto normativa in materia di privacy.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, è possibile richiedere una dichiarazione attestante l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, ma occorre tenere conto del fatto che l'acquisizione della dichiarazione costituisce trattamento dei dati, che pure deve essere effettuato (quanto a identificazione, registrazione e trattamento dei dati, informativa etc.) nel rispetto della disciplina vigente in materia di privacy.

2) Gli obblighi informativi

Il datore di lavoro deve predisporre delle apposite informative circa le disposizioni delle Autorità riguardanti l'emergenza. Queste informative sono destinate non solo ai lavoratori ma "a chiunque entri in azienda", e devono essere predisposte utilizzando "le modalità più idonee ed efficaci" (affissioni, depliants, e-mail, etc.). 

Le informative riguardano:
- il divieto di ingresso per chi ha temperatura corporea superiore a 37,5°;
- il divieto di ingresso a chi, negli ultimi 14 giorni, ha avuto contatti con soggetti COVID-19 positivi;
- l'impegno a rispettare le misure di sicurezza (distanza interpersonale, igiene delle mani etc.)
- l'impegno a informare tempestivamente il datore di lavoro dell'insorgenza di sintomi influenzali durante l'orario di lavoro.

3) Accesso di fornitori esterni

La logica organizzativa dev'essere quella di ridurre al minimo gli accessi. Ad esempio gli autisti delle imprese di trasporto non devono entrare nei locali aziendali se non è necessario. Tale logica deve essere perseguita nel definire le procedure di ingresso, transito e uscita. E' previsto il divieto di utilizzo, da parte di soggetti esterni, dei servizi igienici del personale dipendente.

4) Pulizia e sanificazione periodica

Il datore di lavoro deve assicurare:
- la pulizia e la sanificazione periodica dei locali;
- in caso di presenza accertata di un soggetto COVID-19 positivo, la pulizia e la sanificazione devono seguire le procedure stabilite dal Ministero della Salute (circ. n. 5443 del 22 febbraio 2020);
- occorre garantire la pulizia a fine turno (cioè: ogni giorno) e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti;
- in caso di interventi speciali e periodici di pulizia previsti dalle indicazioni del Ministero della Salute si può fare ricorso agli ammortizzatori sociali.

5) Precauzioni igieniche personali

Il protocollo richiama il famoso "decalogo" ormai noto a tutti, elaborato da Istituto Superiore della Sanità e Ministero della Salute. E stabilisce che il datore di lavoro deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

6) Dispositivi di protezione individuale (mascherine in primis)

Obbligatori nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza interpersonale minore di un metro.

7) Gestione spazi comuni; 8) Organizzazione aziendale; 9) Gestione entrata e uscita dei dipendenti

La filosofia di fondo è quella di favorire la riduzione al minimo indispensabile ("rarefazione") dei contatti, garantire la sanificazione, e ridurre al minimo la presenza sul luogo di lavoro.

In particolare, sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordati o organizzati.

10) Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

Anche qui l'approccio è quello di ridurre al minimo i contatti.

In particolare: 
- non sono consentite le riunioni in presenza; se necessarie e urgenti, e se impossibile il collegamento a distanza, deve essere ridotto al minimo il numero dei presenti, garantito il distanziamento interpersonale e la pulizia/areazione dei locali;
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e di formazione in aula, mentre è possibile solo la formazione a distanza;
- l'emergenza Covid-19 è giusta causa per il mancato completamento della formazione professionale e/o abilitante per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

11) Gestione di una persona sintomatica in Azienda

La persona sintomatica deve avvertire immediatamente l'ufficio personale, l'Azienda deve provvedere al suo isolamento così come degli altri presenti ed avvisare immediatamente le Autorità.

Soprattutto, è previsto l'obbligo di collaborazione dell'Azienda con le Autorità sanitarie per l'individuazione dei "contatti stretti" di una persona presente in Azienda che sia risultata Covid-19 positiva. Ciò al fine di applicare le procedure di quarantena che saranno ritenute necessarie. Nel periodo dell'indagine, l'Azienda potrà chiedere agli eventuali possibili "contatti stretti" di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Il protocollo non dice, però, quale debba essere il trattamento normativo dell'assenza cautelativamente imposta.

12) Sorveglianza sanitaria / medico competente / RLS

Degno di nota il ruolo "proattivo" affidato al protocollo al medico competente:
- collabora con il datore di lavoro e i rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS / RLST) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19;
- segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, affinchè l’azienda provveda alla loro tutela nel rispetto della privacy.

sabato 14 marzo 2020

Protocollo condiviso tra Governo, organizzazioni datoriali e sindacati per il contrasto dell'emergenza Coronavirus

Governo, Confindustria, Confapi, Cgil, Cisl, Uil hanno sottoscritto un Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Ciò in attuazione dell’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Protocollo è consultabile a questo indirizzo sul sito di Confindustria Verona.

giovedì 12 marzo 2020

Prima esegesi del DPCM 11 marzo 2020 per gli studi professionali.

Premessa

1. Il datore di lavoro è responsabile per la mancata adozione delle misure di sicurezza generiche (art. 2087 c.c.) e specifiche (D. Lgs. 81/2008) idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore (e quindi anche contro il contagio da coronavirus, trattandosi di emergenza nazionale).

2. La responsabilità civile del datore di lavoro è esclusa solo nel caso di: dolo del lavoratore; rischio elettivo, cioè un'attività del lavoratore che non ha rapporti con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbita in modo irrazionale dai limiti di essa.

3. Fermo l'obbligo di rispetto delle norme di sicurezza specifiche (D. Lgs. 81/2008), l'emergenza "coronavirus", che, per sua natura, nasce "al di fuori" del posto di lavoro ma può essere portata "al suo interno", impone particolare attenzione sotto il profilo dell'adozione delle misure di sicurezza generiche, così come definite dall'art. 2087 c.c.

4. Cosa dice l'art. 2087 c.c.? Ecco qua: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Quali sono, esattamente, queste misure? Eh, dipende dal caso concreto.

5. Per i titolari degli studi professionali diventa fondamentale porre attenzione alle misure approvate con il DPCM 12 marzo 2020. Anche se sono "raccomandazioni", costituiscono un parametro di riferimento per riempire di significato le "misure" che "secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica" il codice civile definisce solo genericamente.

E quindi, vediamole.

Le attività degli studi professionali sono sospese?

No, ma è raccomandato (v. supra punto 5) che:

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; (N.d.R.: per cui favorire al massimo telelavoro e smart working);

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; (N.d.R.: qui c'è un aspetto problematico, perché si raccomanda che ferie e congedi retribuiti siano incentivati; non possono essere semplicemente imposti senza accordo del dipendente, a meno che il CCNL applicato al rapporto di lavoro non lo consenta. Ad esempio, il CCNL Studi professionali - Confprofessioni consente ampio margine di manovra al datore di lavoro);

c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;  

d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale (N.d.R.: chiedere al responsabile per la sicurezza e al medico competente); 

e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali (N.d.R.: occorre però che gli ammortizzatori sociali siano disponibili! Norma chiaramente scritta senza avere in mente gli studi professionali); 

10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile. (N.d.R.: già detto...) 

Fino a quando restano in vigore le nuove misure?

Da oggi 12 marzo 2020 fino a 25 marzo 2020

I DPCM 8 e 9 marzo 2020 restano in vigore?

Sì, per le parti compatibili con il nuovo DPCM.

Le nuove misure si applicano a Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano?

Sì, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. (N.d.R.: cosa significa esattamente? Boh...) 

lunedì 9 marzo 2020

L'emergenza "coronavirus" e le domande scomode: i DPCM che hanno reso tutta Italia "zona protetta" sono costituzionali?

Ragazze e ragazzi miei, comunque non appena sarà passata la buriana, potremo riflettere su come nel Paese "con la Costituzione più bella del mondo" i diritti fondamentali (libertà di circolazione, libertà di riunione...) possano essere sospesi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- senza necessità di firma del Presidente della Repubblica;

- senza necessità di voto del Consiglio dei Ministri;

- senza necessità di conversione in legge da parte del Parlamento.


Suggerisco di leggere le riflessioni di vari esperti di diritto costituzionale, che non nascondono le loro perplessità su come le istituzioni stanno affrontando, dal punto di vista normativo, l'attuale fase di emergenza.

Prof. Marco Olivetti dal suo profilo Facebook: "L’emergenza covid-19 impone, ma la Costituzione non va in quarantena. Le fragili basi di decisioni forti".

Prof. Giulio M. Salerno su IlSussidiario.net: "Decreto Coronavirus/ Il giurista: il caos delle regole rischia di aumentare il panico - L'ultimo decreto Conte per fronteggiare l'emergenza coronavirus mostra gravi limiti e deroga alla Costituzione in modo sbagliato e preoccupante".
Prof. Lorenzo Cuocolo su Genova24.it: "Coronavirus, diritti azzerati per decreto. Il costituzionalista Cuocolo: "Correggere il tiro, il Parlamento ritrovi il suo ruolo".
(Grazie all'amico Marco Dani per le segnalazioni).

E da ultimo, sulla deminutio del Parlamento in questa fase, Prof. Andrea Pertici su La Stampa: "Coronavirus, le Camere dimezzate votano il bilancio. Pertici: «Precedente pericoloso» - Il costituzionalista: “Nelle fasi di emergenza il Parlamento deve vigilare sul governo. No a un supercommissario al posto del premier”.
***

Di seguito i principali strumenti normativi adottati dall'esecutivo per affrontare l'emergenza:

1) Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6
"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
(consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale qui)

2) Decreto legge sull'organizzazione giudiziaria
"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria".
(consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale qui).

3) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misura urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
(consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale qui)



4) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020

"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".
(consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale qui)

5) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

(N.B.: in corso di aggiornamento).

A questo indirizzo la sezione della Gazzetta Ufficiale che raccoglie tutti i provvedimenti emanati dal Governo relativi all'emergenza Coronavirus.

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