sabato 8 novembre 2014

Effetto midterm: Obama costretto ad una nomina "tecnica" per il nuovo capo del Dipartimento della Giustizia

Secondo le notizie di stampa, Obama nominerà Attorney General (procuratore generale e capo del Dipartimento di Giustizia federale) Loretta Lynch, attualmente procuratore federale per il distretto est di New York. 
Se confermata dal Senato, sarà la prima donna afroamericana a ricoprire quel ruolo.
La scelta di Obama è stata chiaramente condizionata dal drammatico risultato delle elezioni di midterm, che hanno consegnato ai repubblicani la maggioranza al Senato e così il controllo dell'intero Congresso.
Il Presidente avrebbe certamente desiderato di poter rimpiazzare Eric Holder, suo fedelissimo che si è dimesso dalla carica di Attorney General qualche settimana fa, con un'altra persona altrettanto vicina dal punto di vista politico e "filosofico".
Ma per evitare problemi in sede di conferma della nomina al Senato, Obama è stato costretto ad una scelta pragmatica, che cade così su una figura tecnica, estranea alla sua "cerchia". 
Loretta Lynch è stata confermata procuratore federale dal Senato (fu nominata sempre da Obama nel 2010) per acclamazione. Non dovrebbero quindi esserci particolari problemi, come dimostrano le prime reazioni, non particolarmente negative, dei repubblicani.

domenica 2 novembre 2014

Legge Severino: l'ordinanza del Tar Campania non può aiutare Berlusconi

Qui l'ordinanza del Tar Campania che ha "reintegrato" Luigi De Magistris nelle sue funzioni di Sindaco di Napoli, ed ha spedito la "legge Severino" alla Corte costituzionale.
Dei sette motivi di ricorso proposti da De Magistris contro il provvedimento con cui il Prefetto di Napoli lo aveva sospeso dalla carica di Sindaco di Napoli, il Tar si è occupato solo delle censure di incostituzionalità, ritenendo non manifestamente infondata solo quella relativa all'applicazione retroattiva della legge stessa, entrata in vigore il 5 gennaio 2013 (De Magistris era entrato in carica il 1 giugno 2011).
Il Tar Campania ha ritenuto invece manifestamente infondate le altre censure di costituzionalità sollevate dalla difesa di De Magistris, riguardanti la violazione del principio costituzionale di proporzionalità e ragionevolezza, nonchè un'asserita carenza di delega o un altrettanto asserito eccesso di delega (la c.d. "legge Severino" è, in realtà, un decreto legislativo che deve rispettare i criteri direttivi stabiliti in precedenza dal Parlamento).
Forza Italia ora cerca di strumentalizzare l'ordinanza del Tar Campania per rafforzare la tesi del "complotto" e della "vendetta" contro Berlusconi, che della legge Severino è, finora, la "vittima" più illustre. Ma ha torto.
Berlusconi non può comunque trarre nessun vantaggio diretto dalla sentenza che la Corte costituzionale pronuncerà a seguito del rinvio operato dal Tar Campania; e ciò per il semplice motivo che quando l'ex Cavaliere si candidò per il Senato, nel febbraio 2013, la legge Severino era già in vigore.
Nel caso di Berlusconi, quindi, non c'è stata alcuna applicazione retroattiva della legge Severino. Anche se la Corte costituzionale desse ragione al Tar Campania (e, sul punto, a De Magistris), ciò sarebbe ininfluente per il leader di Forza Italia.
L'unico vincitore è quindi De Magistris. Il suo mandato scade a metà 2016; considerati i tempi dei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale potrebbe anche riuscire a completarlo.

Qui un buon articolo di Europa sull'argomento.

mercoledì 29 ottobre 2014

Sui rapporti tra lobby e potere giudiziario negli Usa

Inchiestona del New York Times sulle strategie messe in atto dai lobbisti per "influenzare" i procuratori generali (capi della pubblica accusa) negl Usa.
Inviti a conferenze in resort di lusso, spese di viaggio; se occorre, danno una mano ad impostare le cause.
Viaggio in un mondo poco indagato e poco trasparente, perché non si applicano le regole che valgono per i rapporti tra interessi organizzati e funzionari eletti ad incarichi legislativi o esecutivi.
Lacuna non da poco, perché anche i procuratori generali sono eletti, o nominati dalla politica...

lunedì 27 ottobre 2014

Chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari (di parte): il "decalogo" del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

"Tirata d'orecchie" del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nei confronti di un appellante che, nel redigere il ricorso, aveva abusato del "copia e incolla"; con l'occasione, il Giudice stila un piccolo "decalogo" per la redazione degli atti giudiziari di parte (ordinanza del 15/9/2014)

***

"REPUBBLICA ITALIANA
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale xxx del xxx, proposto da xxx S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. xxx, con domicilio eletto presso xxx in xxx, via xxx;
contro
xxx, rappresentati e difesi xxx dal xxx, domiciliata in xxx, via xxx, N. xxx; 
xxx; 
per la riforma
della sentenza del TAR Sicilia – Catania, sezione II n. xxx/xxx, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 il Cons. Vincenzo Neri e uditi per le parti gli avvocati xxx e xxx;
considerato che, alla luce della produzione documentale effettuata dall’appellante, risulta indispensabile richiedere chiarimenti sui fatti di causa alle amministrazioni appellate con relazione – corredata da idonea documentazione sistemata in ordine cronologico e munita di apposito indice – da depositare entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
considerato altresì che il dovere di chiarezza e sinteticità degli atti è sancito agli artt. 3, comma 2, e 26, comma 1, c.p.a. e che, oltre ad essere condiviso dalla giurisprudenza amministrativa (C.G.A. 19 aprile 2012 n. 395), è stato di recente affermato pure dalle sezioni unite della Corte di Cassazione (Cass., S.U., 11 aprile 2012 n. 5698);
considerato che il predetto dovere di chiarezza e sinteticità degli atti risponde anche ad esigenze avvertite in sede sovranazionale, così come dimostrato dalle «Istruzioni pratiche alle parti relative ai ricorsi diretti e alle impugnazioni» redatto in ambito europeo dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
considerato che il presente appello consta, escluse le relate di notifica in calce all’atto, di centoventisette pagine;
considerato che l’atto di appello, con circa 28-30 righi per pagina, appare palesemente non proporzionato al livello di complessità della causa e reca un evidente abuso della funzione di c.d. “copia e incolla”, applicata ad atti già necessariamente presenti nel fascicolo (ricorso di primo grado e sentenza appellata);
considerato che possono anche profilarsi ragioni di inammissibilità del ricorso quando è particolarmente difficoltosa l'individuazione della materia del contendere e quando si contravviene alla regola dell’immediato coordinamento tra la sentenza impugnata e i motivi di censura (Cass., S.U., 17 luglio 2009 n. 16228);
considerato dunque che per la decisione dell’impugnazione (e il rispetto anche da parte di questo Consiglio del dovere di chiarezza e sinteticità di cui al citato art. 3, comma 2, c.p.a.) parte appellante va invitata a produrre una memoria riepilogativa – che contenga l’esposizione chiara, sintetica ed omnicomprensiva di tutte le censure già proposte nel presente giudizio di impugnazione – alla quale fare riferimento per la decisione del presente giudizio;
considerato che tale memoria dovrà orientativamente essere:
- di non oltre venti pagine per un massimo di venticinque righi per pagina;
- su formato A4;
- facilmente leggibile e redatta solo su una faccia della pagina («recto» e non «recto verso»);
- con testo scritto in caratteri di tipo corrente nonché con interlinee e margini adeguati;
considerato che la predetta memoria dovrà essere depositata almeno quaranta giorni prima dell’udienza pubblica fissata per la decisione nel merito dell’appello;
considerato che deve essere fissata l’udienza pubblica del xxxxxxx per la decisione della causa;
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, dispone gli incombenti di cui in motivazione e rinvia all’udienza pubblica del xxxxxxx [omissis]"

venerdì 24 ottobre 2014

Stragi naziste: Corte costituzionale (238/2014), no ad immunità degli Stati stranieri in caso di crimini di guerra e contro l'umanità

I fatti di causa
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale di Firenze, con tre ordinanze identiche relative a cause promosse da cittadini italiani ed eredi di cittadini italiani deportati nei lager nazisti.
La Repubblica federale di Germania, costituitasi nei giudizi, ha eccepito il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana e ha chiesto al giudice di dare attuazione alla sentenza del 3 febbraio 2012 della CIG, secondo la quale «il diritto consuetudinario internazionale continu[a] a prevedere che ad uno Stato sia riconosciuta l’immunità in procedimenti per illeciti presumibilmente commessi sul territorio di un altro Stato dalle proprie forze armate ed altri organismi statali nel corso di un conflitto armato». Pertanto, il giudice rimettente sollevava la predetta questione di legittimità costituzionale delle norme che gli imponevano di declinare la giurisdizione.
Nel frattempo, è sopraggiunta la legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004 nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno) che all’art. 3 contiene l’espressa esclusione della giurisdizione italiana per i crimini di guerra commessi dal Terzo Reich anche per i procedimenti in corso.
La Corte costituzionale ha innanzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità dell'Avvocatura dello Stato; viene ribadita la competenza della Consulta a verificare la legittimità costituzionale delle consuetudini internazionali anche ove anteriori alla Costituzionale, in applicazione di un principio consolidato fin dalla primissima sentenza n. 1/1956.

"E qui oggi si riconosce, pertanto, che il principio affermato nella appena ricordata sentenza n. 1 del 1956, secondo il quale il controllo di legittimità costituzionale riguarda sia norme posteriori che norme anteriori alla Costituzione repubblicana, vale anche per le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute di cui al meccanismo di adattamento automatico dell’art. 10, primo comma, Cost. che si siano formate prima o dopo la Costituzione.
Neppure si può escludere dallo scrutinio di legittimità costituzionale la norma oggetto del rinvio operato all’art. 10, primo comma, Cost. ad una norma consuetudinaria internazionale solo perché l’art. 134 Cost. non contempla espressamente questa specifica ipotesi. Tale disposizione assoggetta al controllo accentrato di costituzionalità tutte le leggi, gli atti e le norme le quali, pur provviste della stessa efficacia delle leggi formali, ordinarie e costituzionali, siano venute ad esistenza per vie diverse dal procedimento legislativo, anche quelle da ultimo richiamate. Sono esclusi dallo scrutinio riservato a questa Corte soltanto gli atti che hanno un rango ed una forza inferiori rispetto alla legge. In definitiva, non sussistono, sul piano logico e sistematico, ragioni per le quali il controllo di legittimità costituzionale dovrebbe essere escluso per le consuetudini internazionali o limitato solo a quelle posteriori alla Costituzione, tenuto conto che a queste ultime è riconosciuta la medesima efficacia delle consuetudini formatesi in epoca precedente ed il medesimo limite del rispetto degli elementi identificativi dell’ordinamento costituzionale, vale a dire dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili della persona".

La Corte costituzionale ha poi riaffermato la sussistenza di c.d. "controlimiti" - principi supremi e inviolabili dell'ordinamento costituzionale - che prevalgono non solo nei confronti del diritto dell'Unione europea e dei Patti Lateranensi, ma anche nei confronti delle norme internazionali generalmente riconosciute:

"3.2.– Non v’è dubbio, infatti, ed è stato confermato a più riprese da questa Corte, che i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscano un «limite all’ingresso […] delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l’ordinamento giuridico italiano si conforma secondo l’art. 10, primo comma della Costituzione» (sentenze n. 48 del 1979 e n. 73 del 2001) ed operino quali “controlimiti” all’ingresso delle norme dell’Unione europea (ex plurimis: sentenze n. 183 del 1973, n.170 del 1984, n. 232 del 1989, n. 168 del 1991, n. 284 del 2007), oltre che come limiti all’ingresso delle norme di esecuzione dei Patti Lateranensi e del Concordato (sentenze n. 18 del 1982, n. 32, n. 31 e n. 30 del 1971). Essi rappresentano, in altri termini, gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale (artt. 138 e 139 Cost.: così nella sentenza n. 1146 del 1988).
In un sistema accentrato di controllo di costituzionalità, è pacifico che questa verifica di compatibilità spetta alla sola Corte costituzionale, con esclusione di qualsiasi altro giudice, anche in riferimento alle norme consuetudinarie internazionali. Vero è, infatti, che la competenza di questa Corte è determinata dal contrasto di una norma con una norma costituzionale e, ovviamente, con un principio fondamentale dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero con un principio posto a tutela di un diritto inviolabile della persona, contrasto la cui valutazione non può competere ad altro giudice che al giudice costituzionale. Ogni soluzione diversa si scontra – nel sistema accentrato di controllo – con la competenza riservata dalla Costituzione a questa Corte, restando scolpito nella sua giurisprudenza, fin dal primo passo, che «La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge non può essere fatta che dalla Corte costituzionale in conformità dell’art. 136 della stessa Costituzione» (sentenza n. 1 del 1956). Anche di recente, poi, questa Corte ha ribadito che la verifica di compatibilità con i principi fondamentali dell’assetto costituzionale e di tutela dei diritti umani è di sua esclusiva competenza (sentenza n. 284 del 2007); ed ancora, precisamente con riguardo al diritto di accesso alla giustizia (art. 24 Cost.), che il rispetto dei diritti fondamentali, così come l’attuazione di principi inderogabili, è assicurato dalla funzione di garanzia assegnata alla Corte costituzionale (sentenza n. 120 del 2014)".

Per quanto riguarda il merito: 1. premessa - la norma internazionale consuetudinaria sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, secondo la giurisprudenza italiana pre-repubblicana (e belga; c.d. tesi italo-belga) si è progressivamente evoluta nel senso di escludere la concessione del beneficio dell’immunità almeno quando lo Stato agisce come privato, ipotesi che appariva una iniqua limitazione dei diritti dei contraenti privati.

"3.3.– La norma internazionale consuetudinaria sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, in origine assoluta in quanto comprensiva di tutti i comportamenti degli Stati, in tempi meno remoti, ossia nella prima parte del secolo scorso, è stata oggetto di un’evoluzione progressiva dovuta alla giurisprudenza nazionale della maggior parte degli Stati, fino alla individuazione di un limite negli acta iure gestionis, formula di immediata comprensione. Ed è notorio che è stato merito principalmente della giurisprudenza italiana (ex multis, Tribunale di Firenze, 8 giugno 1906, Riv. Dir. Int. 1907, 379; Cass. 13 marzo 1926, idem 1926, 250; Corte d’appello di Napoli, 16 luglio 1926, idem 1927,104; Corte d’appello di Milano, 23 gennaio 1932, idem 1932, 549; Cassazione 18 gennaio 1933, idem 1933, 241) e di quella belga (ex multis, Cass. 11 giugno 1903, Journ dr. Int. Privé 1904, 136; App. Bruxelles 24 giugno 1920, Pasicrisie belge 1922, II, 122; App. Bruxelles, 24 maggio 1933, Journ. dr. Int. 1933, 1034) la progressiva affermazione del limite appena ricordato all’applicazione della norma sull’immunità (c.d. tesi italo-belga). In definitiva, si è ridotta, ad opera delle giurisdizioni nazionali, la portata della norma del diritto consuetudinario internazionale, nel senso che essa attribuisce l’immunità dalla giurisdizione civile degli altri Stati solo per gli atti ritenuti iure imperii. E ciò principalmente allo scopo di escludere la concessione del beneficio dell’immunità almeno quando lo Stato agisce come privato, ipotesi che appariva una iniqua limitazione dei diritti dei contraenti privati.
Questo processo di progressiva definizione del contenuto della norma internazionale si è ormai da tempo affermato nella Comunità internazionale (sentenza n. 329 del 1992): e va valutata al giusto la circostanza certo significativa che l’evoluzione nel senso precisato sia stata provocata dalla giurisprudenza dei giudici nazionali, ai quali è naturale spetti la valutazione del rispettivo titolo di competenza, lasciando agli organi internazionali la ricognizione della prassi ai fini della rilevazione delle norme consuetudinarie e della loro evoluzione.
Se un simile effetto di ridimensionamento dell’immunità in una prospettiva di tutela dei diritti si è delineato, anche per quanto attiene all’ordinamento italiano, ad opera del controllo dei giudici comuni, in un contesto istituzionale contraddistinto da una Costituzione flessibile, nella quale il riconoscimento dei diritti non era assistito che da ridotte garanzie, è ineludibile affermare che nell’ordinamento costituzionale repubblicano, fondato sulla tutela dei diritti e sulla connessa limitazione del potere ad essa funzionale e garantito da una Costituzione rigida, lo stesso controllo compete a questa Corte. Ad essa spetta in via esclusiva il compito di assicurare il rispetto della Costituzione ed a maggior ragione dei suoi principi fondamentali e quindi la necessaria valutazione della compatibilità della norma internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati con i predetti principi, con l’effetto di produrre un ulteriore ridimensionamento della portata della predetta norma, limitato al diritto interno ma tale da concorrere, altresì, ad un’auspicabile e da più parti auspicata evoluzione dello stesso diritto internazionale".

Per quanto riguarda il merito: 2. La norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta, per la parte confliggente con i principi ed i diritti inviolabili, non è mai entrata nell'ordinamento italiano e non può essere quindi applicata. In questo senso, quindi, la questione di legittimità costituzionale non è fondata, perchè la norma di cui si è contestata la legittimità, in realtà, non esiste.

"3.4.– Una simile verifica si rivela, peraltro, indispensabile alla luce dell’art. 10, primo comma, Cost., il quale impone a questa Corte di accertare se la norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta sull’immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, come interpretata nell’ordinamento internazionale, possa entrare nell’ordinamento costituzionale, in quanto non contrastante con principi fondamentali e diritti inviolabili. Il verificarsi di tale ultima ipotesi, infatti, «esclude l’operatività del rinvio alla norma internazionale» (sentenza n. 311 del 2009), con la conseguenza inevitabile che la norma internazionale, per la parte confliggente con i principi ed i diritti inviolabili, non entra nell’ordinamento italiano e non può essere quindi applicata.
E ciò è proprio quanto è accaduto nella specie.
Ripetutamente questa Corte ha osservato che fra i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale vi è il diritto di agire e di resistere in giudizio a difesa dei propri diritti riconosciuto dall’art. 24 Cost., in breve il diritto al giudice. A maggior ragione, poi, ciò vale quando il diritto in questione è fatto valere a tutela dei diritti fondamentali della persona.
Nella specie, il giudice rimettente ha non casualmente indicato congiuntamente gli artt. 2 e 24 Cost., inestricabilmente connessi nella valutazione di legittimità costituzionale chiesta a questa Corte. Il primo è la norma sostanziale posta, tra i principi fondamentali della Carta costituzionale, a presidio dell’inviolabilità dei diritti fondamentali della persona, tra i quali, nella specie conferente a titolo primario, la dignità. Il secondo è anch’esso a presidio della dignità della persona, tutelando il suo diritto ad accedere alla giustizia per far valere il proprio diritto inviolabile.
La diversità di piano, sostanziale e processuale, non consente di scinderne la comune rilevanza rispetto alla compatibilità costituzionale della regola dell’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati. Sarebbe invero arduo individuare quanto resterebbe di un diritto se non potesse essere fatto valere dinanzi ad un giudice per avere effettiva tutela.
Fin dalla sentenza n. 98 del 1965 in materia comunitaria, questa Corte affermò che il diritto alla tutela giurisdizionale «è tra quelli inviolabili dell’uomo, che la Costituzione garantisce all’art. 2, come si arguisce anche dalla considerazione che se ne è fatta nell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo» (punto 2. del Considerato in diritto). In una meno remota occasione, questa Corte non ha esitato ad ascrivere il diritto alla tutela giurisdizionale «tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l’assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio» (sentenze n. 18 del 1982, nonché n. 82 del 1996). D’altra parte, in una prospettiva di effettività della tutela dei diritti inviolabili, questa Corte ha anche osservato che «al riconoscimento della titolarità di diritti non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi ad un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale»: pertanto, «l’azione in giudizio per la difesa dei propri diritti (…) è essa stessa il contenuto di un diritto, protetto dagli articoli 24 e 113 della Costituzione e da annoverarsi tra quelli inviolabili e caratterizzanti lo stato democratico di diritto» (sentenza n. 26 del 1999, nonché n. 120 del 2014, n. 386 del 2004 e n. 29 del 2003). Né è contestabile che il diritto al giudice ed a una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti inviolabili è sicuramente tra i grandi principi di civiltà giuridica in ogni sistema democratico del nostro tempo.
Tuttavia, proprio con riguardo ad ipotesi di immunità dalla giurisdizione degli Stati introdotte dalla normativa internazionale, questa Corte ha riconosciuto che nei rapporti con gli Stati stranieri il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale possa subire un limite ulteriore rispetto a quelli imposti dall’art. 10 Cost. Ma il limite deve essere giustificato da un interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente preminente su un principio, quale quello dell’art. 24 Cost., annoverato tra i “principi supremi” dell’ordinamento costituzionale (sentenza n. 18 del 1982); inoltre la norma che stabilisce il limite deve garantire una rigorosa valutazione di tale interesse alla stregua delle esigenze del caso concreto (sentenza n. 329 del 1992).
Nella specie, la norma consuetudinaria internazionale sull’immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, con la portata definita dalla CIG, nella parte in cui esclude la giurisdizione del giudice a conoscere delle richieste di risarcimento dei danni delle vittime di crimini contro l’umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona, determina il sacrificio totale del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti delle suddette vittime: il che è peraltro riconosciuto dalla stessa CIG, che rinvia la soluzione della questione, sul piano internazionale, ad eventuali nuovi negoziati, individuando nella sede diplomatica l’unica sede utile (punto 104 della sentenza del 3 febbraio 2012). Né si ravvisa, nell’ambito dell’ordinamento costituzionale, un interesse pubblico tale da risultare preminente al punto da giustificare il sacrificio del diritto alla tutela giurisdizionale di diritti fondamentali (artt. 2 e 24 Cost.), lesi da condotte riconosciute quali crimini gravi.
L’immunità dalla giurisdizione degli altri Stati, se ha un senso, logico prima ancora che giuridico, comunque tale da giustificare, sul piano costituzionale, il sacrificio del principio della tutela giurisdizionale dei diritti inviolabili garantito dalla Costituzione, deve collegarsi – nella sostanza e non solo nella forma – con la funzione sovrana dello Stato straniero, con l’esercizio tipico della sua potestà di governo.
Anche in una prospettiva di realizzazione dell’obiettivo del mantenimento di buoni rapporti internazionali, ispirati ai principi di pace e giustizia, in vista dei quali l’Italia consente a limitazioni di sovranità (art. 11 Cost.), il limite che segna l’apertura dell’ordinamento italiano all’ordinamento internazionale e sovranazionale (artt. 10 ed 11 Cost.) è costituito, come questa Corte ha ripetutamente affermato (con riguardo all’art. 11 Cost.: sentenze n. 284 del 2007, n. 168 del 1991, n. 232 del 1989, n. 170 del 1984, n. 183 del 1973; con riguardo all’art. 10, primo comma, Cost.: sentenze n. 73 del 2001, n. 15 del 1996 e n. 48 del 1979; anche sentenza n. 349 del 2007), dal rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili dell’uomo, elementi identificativi dell’ordinamento costituzionale. E ciò è sufficiente ad escludere che atti quali la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi, riconosciuti come crimini contro l’umanità, possano giustificare il sacrificio totale della tutela dei diritti inviolabili delle persone vittime di quei crimini, nell’ambito dell’ordinamento interno.
L’immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24 Cost. protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all’esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili, come riconosciuto, nel caso in esame, dalla stessa CIG e, dinanzi ad essa, dalla RFG (supra, punto 3.1.), ma ciò nonostante sprovvisti di rimedi giurisdizionali, come pure è attestato nella sentenza della CIG, nella parte ove dichiara di non ignorare «che l’immunità dalla giurisdizione riconosciuta alla Germania conformemente al diritto internazionale può impedire ai cittadini italiani interessati una riparazione giudiziaria» (punto 104), auspicando conseguentemente la riapertura di negoziati.
Pertanto, in un contesto istituzionale contraddistinto dalla centralità dei diritti dell’uomo, esaltati dall’apertura dell’ordinamento costituzionale alle fonti esterne (sentenza n. 349 del 2007), la circostanza che per la tutela dei diritti fondamentali delle vittime dei crimini di cui si tratta, ormai risalenti, sia preclusa la verifica giurisdizionale rende del tutto sproporzionato il sacrificio di due principi supremi consegnati nella Costituzione rispetto all’obiettivo di non incidere sull’esercizio della potestà di governo dello Stato, allorquando quest’ultima si sia espressa, come nella specie, con comportamenti qualificabili e qualificati come crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, in quanto tali estranei all’esercizio legittimo della potestà di governo.
Vale, infine, precisare che il diritto al giudice sancito dalla Costituzione italiana, come in tutti gli ordinamenti democratici, richiede una tutela effettiva dei diritti dei singoli (sull’effettività della tutela giurisdizionale dei diritti ex art. 24 Cost., tra le tante, di recente, sentenze n. 182 del 2014 e n. 119 del 2013; anche sentenze n. 281 del 2010 e n. 77 del 2007).
Questa Corte, che pure aveva, come sopra ricordato, riconosciuto che il sistema di controllo giurisdizionale previsto per l’ordinamento comunitario appariva rispondere ai caratteri di un sistema di tutela giurisdizionale equivalente a quello richiesto dall’art. 24 Cost. (sentenza n. 98 del 1965), ha espresso una valutazione diversa di fronte alla prassi della stessa Corte di giustizia UE di differire gli effetti favorevoli di una sentenza su rinvio pregiudiziale anche per le parti che avevano fatto valere i diritti poi riconosciuti, così vanificando la funzione del rinvio pregiudiziale, riducendo vistosamente l’effettività della tutela giurisdizionale richiesta e pertanto non rispondendo in parte qua a quanto richiesto dal diritto al giudice sancito dalla Costituzione italiana (sentenza n. 232 del 1989, che indusse la Corte di giustizia UE a mutare la sua giurisprudenza in proposito).
Significativo è del pari che la Corte di giustizia UE, in riferimento all’impugnazione di un regolamento del Consiglio che disponeva il congelamento dei beni delle persone inserite in un elenco di presunti terroristi predisposto da un organo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (comitato delle sanzioni), ha anzitutto respinto la tesi del Tribunale di primo grado che aveva sostanzialmente stabilito il difetto di giurisdizione del giudice comunitario, affermandone il dovere di garantire il controllo di legittimità di tutti gli atti dell’Unione, anche di quelli che attuano risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La Corte ha poi affermato che gli obblighi derivanti da un accordo internazionale non possono violare il principio del rispetto dei diritti fondamentali che deve caratterizzare tutti gli atti dell’Unione. L’esito è stato l’annullamento del regolamento comunitario, per quanto di ragione, per la violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva e la mancanza, nel sistema delle Nazioni Unite, di un adeguato meccanismo di controllo del rispetto dei diritti fondamentali (Corte di giustizia UE, sentenza 3 settembre 2008, cause C-402 P e 415/05 P, punti 316 e seguenti, 320 e seguenti).
3.5. – Nella specie, l’insussistenza della possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice, rilevata, come detto, dalla CIG e confermata, dinanzi alla predetta, dalla RFG, rende manifesto il denunciato contrasto della norma internazionale, come definita dalla predetta CIG, con gli artt. 2 e 24 Cost.
Tale contrasto, laddove la norma internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati comprende anche atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona, impone a questa Corte di dichiarare che rispetto a quella norma, limitatamente alla parte in cui estende l’immunità alle azioni di danni provocati da atti corrispondenti a violazioni così gravi, non opera il rinvio di cui al primo comma dell’art. 10 Cost. Ne consegue che la parte della norma sull’immunità dalla giurisdizione degli Stati che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell’ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto.
La questione prospettata dal giudice rimettente con riguardo alla norma «prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell’art. 10, primo comma, Cost.», della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati è, dunque, non fondata, considerato che la norma internazionale alla quale il nostro ordinamento si è conformato in virtù dell’art. 10, primo comma, Cost. non comprende l’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni di danni derivanti da crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, i quali risultano per ciò stesso non privi della necessaria tutela giurisdizionale effettiva".

Sono invece incostituzionali:

"l’art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all’esecuzione data all’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona".

l’art. 3 della legge n. 5 del 2013

"L’obbligo del giudice italiano, stabilito dal censurato art. 3, di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l’umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati, si pone, pertanto, come si è già ampiamente dimostrato in relazione alle precedenti questioni (supra, punti 3. e 4.), in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana agli artt. 2 e 24 Cost. Come si è già osservato, il totale sacrificio che si richiede ad uno dei principi supremi dell’ordinamento italiano, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili, sancito dalla combinazione degli artt. 2 e 24 della Costituzione repubblicana, riconoscendo l’immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione italiana, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è l’esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero, quale è in particolare quello espresso attraverso atti ritenuti crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona".

Sentenza redatta dal Presidente della Corte costituzionale, Giuseppe Tesauro, maestro del diritto internazionale, già Avvocato Generale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il cui mandato alla Corte scade il 9 novembre 2014 (fu nominato dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi il 4 novembre 2005).

Interessante notare che mentre il Governo spinge per la "degiurisdizionalizzazione", la Corte costituzionale non esita a ribadire che il diritto alla tutela giurisdizionale rientra «tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l’assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio» (sentenze n. 18 del 1982, nonché n. 82 del 1996).

domenica 25 agosto 2013

La non secondaria differenza tra ciò che i militanti abortisti desiderano e ciò che la legge dice

In fondo a questo post copio e incollo un articolo comparso su "Il Corriere di Verona" di oggi, che si scaglia contro una convenzione stipulata tra l'USL 16 di Padova e il "Movimento per la Vita". Tale convenzione consente ai militanti di tale Movimento di tenere uno sportello presso l'Ospedale di Piove di Sacco e - sommo scandalo per l'Autrice dell'articolo! - di far circolare i suoi militanti "liberamente nelle corsie per convincere la donna incinta a rinunciare all'aborto".

Articolo a dir poco incredibile, soprattutto nei toni. Per questo consiglio di leggerlo prima di proseguire nella lettura di questo post, così risulterà più chiaro ciò che intendo dire.

Ricordo all'Autrice che secondo la nostra legge (194/78) l'aborto non è strumento per rimediare a problemi di carattere economico o per porre in essere pratiche eugenetiche, ma che: " (Art. 4) la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia".

Quindi la ratio della legge è proteggere la salute fisica o psichica della donna, che può essere certamente determinata da condizioni economiche o da previsioni di anomalie o malformazioni del concepito; ma da qui a dire che le motivazioni dell'aborto sono - sic et simpliciter, come pare fare, con levità, l'Autrice - economiche o eugenetiche, ce ne passa. Anzi, devo dire che l'idea dell'aborto prefigurato - sic et simpliciter - come pratica eugenetica fa a dir poco rabbrividire.

E inoltre, e soprattutto, sempre secondo la legge: "(art. 5) Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto".

Pertanto, in base a quanto è sinteticamente riportato nell'articolo, la convenzione tra il "Movimento per la vita" e l'USL 16 di Padova appare in linea al dettato della legge. Non vi è dunque alcuna "libertà negata", come sostiene l'Autrice, ma l'applicazione di quanto previsto dal nostro ordinamento. Fermo restando che il giudizio definitivo deve essere differito alla prova dei fatti, ovvero alla verifica di come, in concreto, questa convenzione funzionerà e se davvero le modalità pratiche di sua applicazione saranno conformi a quanto previsto dalla normativa.

Ma il punto è un altro.

Il punto è che l'Autrice dell'articolo vorrebbe - sbagliando - che le donne fossero lasciate sempre da sole di fronte alla prospettiva di una decisione così drammatica, quale è quella di abortire. Ma, come si è visto, non è ciò che stabilisce la legge. Anzi, a voler "emergere allo scoperto, infischiandosene di leggi" - per usare la terminologia dell'articolo - pare essere proprio l'Autrice.

* * *
Ecco l'articolo comparso oggi 25/8/2013 su "Il Corriere di Verona", in prima pagina.

IL CASO DELL'USL PADOVANA - ANTIABORTISTI LIBERTA' NEGATA
di GABRIELLA IMPERATORI
L'anima bianca del Nordest, che ha alle spalle secoli di etica controriformistica, austro-ungarica, democristiana, curiale, tenta ancora una volta di emergere allo scoperto, infischiandosene di leggi, problemi sanitari, economia, psicologici, ma preoccupata più che altro di non dispiacere alle direttive della Chiesa. Si tratta stavolta della convenzione quinquennale stipulata fra l'Usl 16 di Padova e l'ospedale di Piove di Sacco: il «contratto» consente ai volontari del «Movimento per la vita» non solo di disporre di uno sportello ove con la donna che intende abortire si possa prima tentare un consulto, ma addirittura di circolare liberamente nelle corsie per convincere la donna incinta a rinunciare all'aborto. Ho detto che si tratta di un tentativo, perché la notizia ha già scatenato una bufera di polemiche. Ma come? Non basta una legge che ha quasi mezzo secolo, ribadita da referendum popolare, e che ha non solo evi tato le operazioni cruente e talvolta mortali dell'aborto clandestino, ma ha sensibilmente ridotto il numero delle interruzioni di gravidanza? Non basta il numero spropositato di obiettori, pari nel Veneto all'8o per cento circa fra personale medico e paramedico, non sempre per motivazioni morali ma anche cameristìche, che costringe le donne che scelgono di abortire ad attese, sofferenze, dubbi laceranti, insomma ad allungare i tempi di quello che per tutte è un dramma dolorosissimo? Non basta che perfino la pillola del giorno dopo (che non è abortiva) sia mal vista e crei difficoltà a chi vuole ottenerla? Non basta che la libertà di scelta della donna, garantita dalla legge 194, venga di continuo osteggiata? Non si tratta qui di riaprire il dibattito su una pratica certo discutibile, che si deve cercar di ridurre il più possibile. Le cause dell'aborto, come ognuno sa, sono molteplici e articolate: vanno da motivazioni economiche, eugenetiche, psicologiche, di età, ricondudbili comun que sempre al fatto che se una donna non se la sente di diventare madre possa rinunciarvi, senza per questo essere colpevolizzata come un'assassina. Lo scopo è che un bambino, che non ha chiesto di nascere, sia davvero benvenuto da chi gli darà la vita, non sia un errore o un inciampo. Naturalmente i volontari del movimento assicurano di agire con sensibilità, limitandosi a offrire la possibilità di alternative (a cui le donne hanno certamente già pensato), di fatto però creando confusione e angoscia in persone già provate. E, inoltre, ricordando che per un periodo (18 mesi) la donna che terrà il figlio sarà aiutata economicamente a comperare latte, pannolini, abitini e quanraltro. Ma dopo? C'è un contratto che assicura denaro, cure, vicinanza psicologica per qualche lustro o decennio? E' poi giusto proporre, come talvolta si fa, di portare avanti in ogni caso la gravidanza per magari abbandonare, il neonato all'adozione? È importante solo la vita o anche, per neona ti (come per malati o disperati) la sua qualità e il diritto di viveria con dignità? Su questo ed altro occorre rispettare la coscienza della donna, e m subordine del suo compagno, se ce l'ha. E in ogni caso nella piena osservanza della legge statuale. Altrimenti si può arrivare a forme di violenza psicologica, deleteria m particolare per le persone più deboli".

domenica 5 maggio 2013

Ius soli: come funziona negli altri Stati?

Il governo Letta si è dato un orizzonte di 18 mesi per operare un cambiamento nella politica italiana, ma se continua così rischia di non durare (altri) 18 giorni. 
Prima abbiamo dovuto assistere alla maldestra vicenda del cambio di deleghe al neo-sottosegretario Biancofiore. Per chi conosce il personaggio, l'originaria delega alle pari opportunità era in effetti apparsa la classica battuta da social network, ed il repentino mutamento con quella alla pubblica amministrazione ha dato la sgradevole impressione che, in fondo, una delega valeva l'altra, purchè fosse concesso l'agognato strapuntino. 
La "vendetta" del Cavaliere per il trattamento riservato ad una delle sue fedelissime non si è fatta però attendere, ed ha assunto i tratti di un rilancio sulla questione Imu: o abolizione, o niente fiducia, dice l'aspirante padre costituente. 
Ma non è finita qui. Nel frattempo, il ministro per l'integrazione, Cécile Kyenge, interpretando a suo modo la richiesta di "silenzio stampa" del premier Enrico Letta (ma è difficile criticarla sotto questo aspetto, visto che molti altri neo-ministri, prima di lei, avevano sostanzialmente ignorato tale richiesta), ha sganciato una "bomba" nell'arena politica. Kyenge ha dichiarato in tv che nelle prossime settimane sarà pronto un ddl per introdurre il riconoscimento della cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori stranieri, il cosiddetto "ius soli", modificando così l'attuale normativa, che è invece incardinata sul concetto di "ius sanguinis", secondo cui è cittadino italiano per nascita chi, in sostanza, ha almeno un genitore italiano.
Le reazioni degli "alleati" del Pdl non si sono fatte attendere ed esprimono tutte le sfumature del concetto di contrarietà: si va dalla contrarietà di metodo ("non è nel programma", secondo il portavoce vicario del Pdl Anna Maria Bernini), alla contrarietà di merito "no perchè no" ("è un errore", sentenzia Maurizio Gasparri con l'usuale capacità di analisi che lo contraddistingue).
Insomma, su questo argomento ne sentiremo delle belle, anche perchè a favore dello "ius soli" sono giunti  moniti anche dal Colle più alto. Pertanto, vale la pena cominciare a riflettere sull'argomento, dando innanzitutto un'occhiata a come si regolano gli altri Stati.
Una breve sintesi comparata della normativa in materia di cittadinanza si può intanto trovare su questo sito del Comune di Bologna, nonchè su questo articolo del Giornale di un paio di anni fa, che sottolinea come "lo ius sanguinis tutela i diritti dei discendenti degli emigrati, ed è dunque spesso adottato dai paesi interessati da una forte emigrazione, anche storica (Armenia, Irlanda, Italia, Israele), o da ridelimitazioni dei confini (Bulgaria, Croazia, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Serbia, Turchia, Ucraina, Ungheria)".

UPDATE: Diamo un po' di numeri, che aiutano a capire meglio.
Secondo Flavia Amabile de "La Stampa" (ripresa da Dagospia.it), "Il 61,4% dei minori stranieri è nato in Italia. I nati con entrambi i genitori stranieri residenti sono stati 77.109 nel 2010 e rappresentano il 13,7% del totale delle nascite in Italia nell'anno. Più in generale risultano circa 573 mila residenti di cittadinanza straniera nati in Italia, pari a circa il 13,5% del totale degli stranieri residenti, che rappresentano una fetta consistente della seconda generazione".

giovedì 21 marzo 2013

Ciao Pietro Mennea, la Freccia del Sud, grande Italiano

E' mancato oggi Pietro Mennea, campione olimpico, già recordman dei 200m piani, politico, avvocato, e tante altre cose, soprattutto grande Italiano, esempio di come il Sud privo di risorse è spesso fucina di prodigi.

Ecco un suo ritratto realizzato da Raisport1:


Ed eccone un altro, sul canale Youtube FIDALlive:


Letture - L'errore di calcolo di Bin Laden

L'articolo " Bin Laden’s Catastrophic Success " di Nelly Lahoud, pubblicato su Foreign Affairs nel settembre/ottobre 2021 , c...