Come dicevo nel precedente post, il 14 marzo Governo e organizzazioni datoriali e sindacali hanno sottoscritto un “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Il protocollo si applica a tutti i datori e luoghi di lavoro privati la cui attività non sia stata sospesa dal DPCM 11 marzo 2020.
Approfondisco qui l'argomento, con un'analisi dei contenuti ed alcuni suggerimenti operativi per l'applicazione.
1) Divieto di accesso al luogo di lavoro dei soggetti "a rischio".
Un presupposto operativo del protocollo è che non può accedere al luogo di lavoro:
- chi abbia temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali.
- chi negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19.
Il protocollo non è scritto benissimo, ma mi sento di poter affermare che questi divieti si applicano a tutti coloro che intendano entrare in Azienda (personale, fornitori, visitatori, ma io aggiungerei anche titolari).
Per quanto riguarda il primo aspetto, il personale può essere sottoposto a controllo della temperatura corporea prima dell'accesso al luogo di lavoro. Ma tale rilevazione (identificazione del soggetto, registrazione e trattamento dei dati, informativa etc.) deve avvenire nel rispetto normativa in materia di privacy.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, è possibile richiedere una dichiarazione attestante l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, ma occorre tenere conto del fatto che l'acquisizione della dichiarazione costituisce trattamento dei dati, che pure deve essere effettuato (quanto a identificazione, registrazione e trattamento dei dati, informativa etc.) nel rispetto della disciplina vigente in materia di privacy.
2) Gli obblighi informativi
Il datore di lavoro deve predisporre delle apposite informative circa le disposizioni delle Autorità riguardanti l'emergenza. Queste informative sono destinate non solo ai lavoratori ma "a chiunque entri in azienda", e devono essere predisposte utilizzando "le modalità più idonee ed efficaci" (affissioni, depliants, e-mail, etc.).
Le informative riguardano:
- il divieto di ingresso per chi ha temperatura corporea superiore a 37,5°;
- il divieto di ingresso a chi, negli ultimi 14 giorni, ha avuto contatti con soggetti COVID-19 positivi;
- l'impegno a rispettare le misure di sicurezza (distanza interpersonale, igiene delle mani etc.)
- l'impegno a informare tempestivamente il datore di lavoro dell'insorgenza di sintomi influenzali durante l'orario di lavoro.
3) Accesso di fornitori esterni
La logica organizzativa dev'essere quella di ridurre al minimo gli accessi. Ad esempio gli autisti delle imprese di trasporto non devono entrare nei locali aziendali se non è necessario. Tale logica deve essere perseguita nel definire le procedure di ingresso, transito e uscita. E' previsto il divieto di utilizzo, da parte di soggetti esterni, dei servizi igienici del personale dipendente.
4) Pulizia e sanificazione periodica
Il datore di lavoro deve assicurare:
- la pulizia e la sanificazione periodica dei locali;
- in caso di presenza accertata di un soggetto COVID-19 positivo, la pulizia e la sanificazione devono seguire le procedure stabilite dal Ministero della Salute (circ. n. 5443 del 22 febbraio 2020);
- occorre garantire la pulizia a fine turno (cioè: ogni giorno) e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti;
- in caso di interventi speciali e periodici di pulizia previsti dalle indicazioni del Ministero della Salute si può fare ricorso agli ammortizzatori sociali.
5) Precauzioni igieniche personali
Il protocollo richiama il famoso "decalogo" ormai noto a tutti, elaborato da Istituto Superiore della Sanità e Ministero della Salute. E stabilisce che il datore di lavoro deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
6) Dispositivi di protezione individuale (mascherine in primis)
Obbligatori nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza interpersonale minore di un metro.
7) Gestione spazi comuni; 8) Organizzazione aziendale; 9) Gestione entrata e uscita dei dipendenti
La filosofia di fondo è quella di favorire la riduzione al minimo indispensabile ("rarefazione") dei contatti, garantire la sanificazione, e ridurre al minimo la presenza sul luogo di lavoro.
In particolare, sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordati o organizzati.
10) Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
Anche qui l'approccio è quello di ridurre al minimo i contatti.
In particolare:
- non sono consentite le riunioni in presenza; se necessarie e urgenti, e se impossibile il collegamento a distanza, deve essere ridotto al minimo il numero dei presenti, garantito il distanziamento interpersonale e la pulizia/areazione dei locali;
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e di formazione in aula, mentre è possibile solo la formazione a distanza;
- l'emergenza Covid-19 è giusta causa per il mancato completamento della formazione professionale e/o abilitante per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
11) Gestione di una persona sintomatica in Azienda
La persona sintomatica deve avvertire immediatamente l'ufficio personale, l'Azienda deve provvedere al suo isolamento così come degli altri presenti ed avvisare immediatamente le Autorità.
Soprattutto, è previsto l'obbligo di collaborazione dell'Azienda con le Autorità sanitarie per l'individuazione dei "contatti stretti" di una persona presente in Azienda che sia risultata Covid-19 positiva. Ciò al fine di applicare le procedure di quarantena che saranno ritenute necessarie. Nel periodo dell'indagine, l'Azienda potrà chiedere agli eventuali possibili "contatti stretti" di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Il protocollo non dice, però, quale debba essere il trattamento normativo dell'assenza cautelativamente imposta.
12) Sorveglianza sanitaria / medico competente / RLS
Degno di nota il ruolo "proattivo" affidato al protocollo al medico competente:
- collabora con il datore di lavoro e i rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS / RLST) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19;
- segnala al datore di lavoro situazioni di particolare
fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, affinchè l’azienda provveda alla loro tutela nel rispetto della privacy.