mercoledì 25 marzo 2020

Sospensione attività produttive (DPCM 22 marzo): indicazioni operative

In questo post avevamo sintetizzato i contenuti del DPCM del 22 marzo, che ha disposto la sospensione di gran parte delle attività industriali su tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento entra a pieno regime trascorsa la mezzanotte di oggi, e, come era inevitabile, sta ponendo non pochi problemi applicativi agli operatori.

Per sciogliere i dubbi, è utile la consultazione di due documenti.

1. Il primo è la circolare del 23 marzo del Ministero dell'Interno ("Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale"), consultabile a questo indirizzo.

La parte più rilevante della circolare è dedicata allo specifico ruolo attribuito ai Prefetti nell'applicazione del DPCM. Infatti, per quanto riguarda le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere nei settori non sospesi, nonché dei servizi di pubblica utilità ed essenziali (art. 1 co. 1 lett. d DPCM 22 marzo 2020), e le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo della cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti (art. 1 co. 1 lett. g DPCM 22 marzo 2020), spetta al Prefetto una valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni per la prosecuzione. 
Difatti, in base al meccanismo stabilito dal DPCM, gli operatori economici che ritengono di poter usufruire della deroga alla sospensione dell'attività devono comunicarlo al Prefetto, il quale, però, può disporre la sospensione laddove non ravvisi l’effettiva ricorrenza delle condizioni stabilite dalla normativa.
Ai singoli Prefetti viene dunque attribuita una funzione particolarmente delicata, volta a garantire un corretto bilanciamento tra due beni giuridici di pari importanza: la salvaguardia della salute pubblica, e la continuità dei processi produttivi ritenuti di primaria importanza per l'intero sistema economico e sociale nazionale.
Si pone dunque una problematica di non poco momento, relativa alla effettiva disponibilità, in capo ai Prefetti, delle informazioni necessarie per compiere le valutazioni che sono state loro affidate dal DPCM.
Ebbene, la circolare interviene proprio su questo aspetto, raccomandando al Prefetto di avvalersi del contributo specialistico di "qualificati soggetti istituzionali", chiamati a fornire, in virtù del principio di leale collaborazione, idonei elementi atti a "consolidare l’impianto dell’eventuale provvedimento sospensivo". Il Ministero indica ai Prefetti di avviare, a tal fine, le necessarie interlocuzioni con gli uffici delle Regioni, degli altri enti territoriali, delle Camere di commercio e degli altri organismi eventualmente presenti sul territorio.
Altra particolarità degna di nota della circolare in esame è che viene data indicazione ai Prefetti di informare delle comunicazioni di prosecuzione della attività ricevute dagli operatori economici non solo i soggetti espressamente indicati dal DPCM (ovvero: Presidente della Regione o della Provincia Autonoma, Ministro dell’interno, Ministro della sviluppo economico, Ministro del lavoro e delle politiche sociali e forze di polizia),  ma anche le Province e i Comuni. Questo nell’ottica della importanza della "circolarità delle informazioni", e proprio perché si tratta di soggetti in grado di fornire ai Prefetti informazioni utili per compiere le valutazioni loro riservate.


2. Anche alla luce della circolare del Ministero, resta il fatto che il DPCM del 22 marzo crea numerosi problemi pratici agli operatori. 
Per risolverli, è sicuramente molto utile la consultazione delle Faq redatte da Confindustria, che possono essere consultate a questo link è che sono in costante aggiornamento. 
Al momento in cui scrivo questo post, le Faq affrontano già molti problemi di dettaglio, tra quali: l'applicazione, nel caso concreto, della classificazione ATECO; che cosa si intende per "attività funzionali" a quelle non sospese; le problematiche proprie delle imprese che operano con la filiera estera; il periodo transitorio e le attività consentite dopo il 25 marzo; le attività produttive e commerciali consentite; come effettuare gli adempimenti nei confronti delle Prefetture.

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