lunedì 27 ottobre 2014

Chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari (di parte): il "decalogo" del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

"Tirata d'orecchie" del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nei confronti di un appellante che, nel redigere il ricorso, aveva abusato del "copia e incolla"; con l'occasione, il Giudice stila un piccolo "decalogo" per la redazione degli atti giudiziari di parte (ordinanza del 15/9/2014)

***

"REPUBBLICA ITALIANA
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale xxx del xxx, proposto da xxx S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. xxx, con domicilio eletto presso xxx in xxx, via xxx;
contro
xxx, rappresentati e difesi xxx dal xxx, domiciliata in xxx, via xxx, N. xxx; 
xxx; 
per la riforma
della sentenza del TAR Sicilia – Catania, sezione II n. xxx/xxx, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 il Cons. Vincenzo Neri e uditi per le parti gli avvocati xxx e xxx;
considerato che, alla luce della produzione documentale effettuata dall’appellante, risulta indispensabile richiedere chiarimenti sui fatti di causa alle amministrazioni appellate con relazione – corredata da idonea documentazione sistemata in ordine cronologico e munita di apposito indice – da depositare entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
considerato altresì che il dovere di chiarezza e sinteticità degli atti è sancito agli artt. 3, comma 2, e 26, comma 1, c.p.a. e che, oltre ad essere condiviso dalla giurisprudenza amministrativa (C.G.A. 19 aprile 2012 n. 395), è stato di recente affermato pure dalle sezioni unite della Corte di Cassazione (Cass., S.U., 11 aprile 2012 n. 5698);
considerato che il predetto dovere di chiarezza e sinteticità degli atti risponde anche ad esigenze avvertite in sede sovranazionale, così come dimostrato dalle «Istruzioni pratiche alle parti relative ai ricorsi diretti e alle impugnazioni» redatto in ambito europeo dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
considerato che il presente appello consta, escluse le relate di notifica in calce all’atto, di centoventisette pagine;
considerato che l’atto di appello, con circa 28-30 righi per pagina, appare palesemente non proporzionato al livello di complessità della causa e reca un evidente abuso della funzione di c.d. “copia e incolla”, applicata ad atti già necessariamente presenti nel fascicolo (ricorso di primo grado e sentenza appellata);
considerato che possono anche profilarsi ragioni di inammissibilità del ricorso quando è particolarmente difficoltosa l'individuazione della materia del contendere e quando si contravviene alla regola dell’immediato coordinamento tra la sentenza impugnata e i motivi di censura (Cass., S.U., 17 luglio 2009 n. 16228);
considerato dunque che per la decisione dell’impugnazione (e il rispetto anche da parte di questo Consiglio del dovere di chiarezza e sinteticità di cui al citato art. 3, comma 2, c.p.a.) parte appellante va invitata a produrre una memoria riepilogativa – che contenga l’esposizione chiara, sintetica ed omnicomprensiva di tutte le censure già proposte nel presente giudizio di impugnazione – alla quale fare riferimento per la decisione del presente giudizio;
considerato che tale memoria dovrà orientativamente essere:
- di non oltre venti pagine per un massimo di venticinque righi per pagina;
- su formato A4;
- facilmente leggibile e redatta solo su una faccia della pagina («recto» e non «recto verso»);
- con testo scritto in caratteri di tipo corrente nonché con interlinee e margini adeguati;
considerato che la predetta memoria dovrà essere depositata almeno quaranta giorni prima dell’udienza pubblica fissata per la decisione nel merito dell’appello;
considerato che deve essere fissata l’udienza pubblica del xxxxxxx per la decisione della causa;
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, dispone gli incombenti di cui in motivazione e rinvia all’udienza pubblica del xxxxxxx [omissis]"

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